Graduatorie GPS 2022/24, docenti con titolo estero in prima fascia: quando si può avere la supplenza e quando no

2022-09-03 05:09:31 By : Ms. Jackie Guo

Gli aspiranti in possesso di titolo d’accesso estero hanno avuto la possibilità di inserirsi nelle GPS di prima fascia con riserva e a pieno titolo nella seconda. Quando si può ottenere la supplenza da prima fascia.

Le supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS (oltre che gli incarichi finalizzati al ruolo da GPS prima fascia sostegno) sono attribuite tramite procedura informatizzata, per partecipare alla quale tutti gli aspiranti inclusi nelle predette graduatorie hanno presentato la relativa domanda, tramite Istanze Online, entro il 16 agosto u.s.

L’articolo 7/4, lettera e), dell’OM n. 112/2022, come detto all’inizio, ha dato la possibilità di inserirsi con riserva nelle GPS (entro il 31 maggio u.s.) agli aspiranti con titolo d’accesso conseguito all’estero, previa presentazione della domanda di riconoscimento in Italia entro la predetta data del 31 maggio:

Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.

Il medesimo articolo 7/4, lettera e), così prosegue:

L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.

Dunque, gli aspiranti delle GPS inseriti con riserva:

– non hanno titolo ad essere individuati, per ottenere l’incarico di supplenza dalla graduatoria di inclusione con riserva;

– se inclusi, a pieno titolo, anche nella fascia spettante (per il medesimo insegnamento), in attesa dello scioglimento della riserva, possono ottenere la supplenza dalla predetta fascia.

Da quanto detto consegue che:

Riguardo agli aspiranti inclusi con riserva in prima fascia GPS, in quanto in possesso di abilitazione/specializzazione conseguita all’estero e in attesa del relativo riconoscimento, bisogna fare un distinzione tra:

Quando non si può ottenere la supplenza

Gli aspiranti, di cui al punto 1 sopra riportato, non possono ottenere la supplenza dalla prima fascia delle GPS, in cui sono inclusi con riserva. Conseguentemente, in fase di presentazione delle domande online, il sistema non ha permesso di esprimere, per la predetta prima fascia, le preferenze ai fini dell’assegnazione della supplenza al 30/06 e al 31/08 e ai fini dell’attribuzione degli incarichi annuali, finalizzati al ruolo, da GPS sostegno prima fascia.

Quando si può ottenere la supplenza

Gli aspiranti, di cui al punto 2 sopra riportato, invece, possono ottenere la supplenza dalla prima fascia delle GPS, in cui sono inclusi con riserva. A tal fine, ossia dell’ottenimento della supplenza, non è sufficiente il solo ricorso (come evidenziato anche dall’USP di Taranto) ma è necessario, come detto, un provvedimento cautelare o giurisdizione favorevole all’aspirante.

In definitiva, i soli aspiranti, inseriti in prima fascia GPS con riserva e destinatari di un provvedimento cautelare o giurisdizionale favorevole (anche non passato in giudicato), possono essere destinatari di supplenza al 30/06 e al 31/08 ovvero dell’incarico annuale finalizzato dal ruolo da GPS sostegno prima fascia. Ciò è stato evidenziato anche da vari uffici scolastici provinciali, come ad esempio quello di Taranto, che così scrive:

L’Ufficio, tranne che per quei candidati che siano risultati assistiti da un provvedimento cautelare della A.G. debitamente notificato e che disponga espressamente in tal senso, non può di certo disattendere quello che è  il chiaro dettato normativo nel caso di specie, previsto dalla O.M. 112/2022, secondo la quale coloro che sono in attesa del riconoscimento del titolo estero possono permanere in I fascia con riserva e in II fascia a pieno titolo (per qualsiasi classe di concorso il cui titolo estero sia titolo di accesso), ma non hanno diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, sia esso semplicemente una qualsivoglia supplenza, sia esso un contratto a t.d. valevole come anno di formazione e prova propedeutico alla successiva immissione in ruolo.

A nulla vale la circostanza, evidenziata in alcune doglianze, che il candidato abbia un ricorso presso il G.O. o il G.A. pendente (sia esso di primo o secondo grado), in quanto, repetita iuvant, ciò è ininfluente per lo status dei candidati, ivi inclusa l’impossibilità ad effettuare la scelta delle 150 sedi per partecipare alla procedura di immissione in ruolo da I fascia GPS, fatti salvi i casi per i quali il candidati risulti essere assistito da un provvedimento cautelare favorevole o da un provvedimento giurisdizionale favorevole anche non passato in giudicato

Sottolineiamo, infine, che, nel caso sopra descritto, ossia di supplenza attribuita ad un candidato incluso con riserva, il relativo contratto di lavoro dovrà contenere apposita clausola risolutiva, in caso di sentenza favorevole all’amministrazione.

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